Sistemi di gestione
Certificazione Gestione Ambiente
A che cosa serve il sistema di gestione per l’ambiente e a quale norma fa riferimento?
L’applicazione di un sistema di gestione per l’ambiente consente a un’azienda di individuare, tenere sotto controllo e migliorare le proprie interazioni con l’ambiente, riducendone gli impatti.
La norma di riferimento è la UNI EN ISO 14001, riconosciuta a livello internazionale. Essa descrive il circolo virtuoso da attuare affinché il miglioramento delle prestazioni ambientali sia concreto e percepito da tutte le parti interessate, riducendo in questo modo la probabilità di incorrere in sanzioni da parte degli organismi di controllo e migliorando i rapporti con i clienti e con le comunità locali che vivono nei pressi del sito/impianto certificato.
Che cosa comporta l’adozione di un sistema di gestione per l’ambiente?
L’azienda che intende sviluppare un sistema di gestione ambientale deve innanzitutto effettuare un’auto valutazione della situazione in relazione alle tematiche ambientali (analisi ambientale iniziale) e individuare gli aspetti maggiormente critici. Seguono poi due verifiche da parte di auditor ICMQ: la prima orientata principalmente alla conformità legislativa e la seconda all’efficacia del sistema di gestione come reale strumento di miglioramento.
Certificazione Gestione Energia
Che cos’è un sistema di gestione dell’energia e che vantaggi comporta?
La norma ISO 50001 costituisce un utile riferimento per l’implementazione di un sistema di gestione di tutte le tematiche legate all’energia che interessano le attività svolte da un’azienda, fornendo gli strumenti di pianificazione, organizzazione e procedurali che consentano di affrontare nel modo più efficace ed efficiente possibile gli aspetti energetici. L’applicazione del sistema di gestione per l’energia parte da una diagnosi energetica in cui si analizzano in dettaglio i consumi. Sulla base delle informazioni raccolte si individuano le aree di possibile miglioramento, si eseguono valutazioni costi/benefici e si pianificano gli interventi utili. Nel caso dei sistemi di gestione per l’energia i miglioramenti si quantificano in risparmi energetici e quindi, direttamente, in risparmio sui costi.
Perché certificare un sistema di gestione dell’energia?
La certificazione da parte di un organismo indipendente come ICMQ consente da un lato di valutare l’efficacia di quanto messo in atto e di identificare eventuali aree di miglioramento, dall’altro di dare visibilità all’esterno del proprio impegno al risparmio e al rispetto dell’ambiente. Le aziende che già applicano un sistema di gestione per l’ambiente conforme alla UNI EN ISO 14001 possono trovare nella ISO 50001 il naturale compendio per migliorare la gestione dell’energia ed il risparmio economico conseguente.
Certificazione Gestione Emas
Che cos’è la Dichiarazione ambientale?
La Dichiarazione ambientale è un documento pubblico con cui un’azienda descrive la propria attività con particolare riferimento alle interazioni con l’ambiente, comunica utilizzando indicatori quantitativi le proprie prestazioni e illustra i propri piani di miglioramento. Il riferimento base per predisporre la Dichiarazione ambientale è il Regolamento CE 761/01, noto come Regolamento EMAS. La Dichiarazione ambientale deve essere aggiornata annualmente e gli aggiornamenti devono essere convalidati da un verificatore indipendente.
Che cos’è la registrazione EMAS e come si ottiene?
La registrazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) è un’attestazione, riconosciuta a livello europeo, dell’eccellenza nel gestire al meglio le interazioni con l’ambiente e dell’impegno al miglioramento continuo. Condizione necessaria per avviare l’iter di registrazione EMAS è avere un sistema di gestione per l’ambiente conforme alla norma UNI EN ISO 14001 e aver redatto la Dichiarazione ambientale. Un verificatore indipendente, come ICMQ, la esamina e la convalida attestando la veridicità dei suoi contenuti. L’azienda invia la Dichiarazione convalidata al comitato EMAS che la esamina e provvede alla sua registrazione.
Certificazione Gestione Emission Trading
Quali sono le aziende che devono controllare la quantità di gas serra emessi in atmosfera e che obblighi hanno?
Si tratta delle aziende che ricadono nell’applicazione della Direttiva 2003/87/CE e successive integrazioni (nel settore delle costruzioni la produzione di cemento, di calce e di alcuni tipi di laterizi).A ciascuna di esse viene assegnato un certo quantitativo di quote (ad ogni quota corrisponde una tonnellata); le reali emissioni di gas serra vengono monitorate e per ogni tonnellata emessa è necessario restituire una quota. Il quantitativo totale delle emissioni deve essere verificato e convalidato annualmente da un ente indipendente, come ICMQ, e le aziende virtuose che hanno investito nel miglioramento delle proprie prestazioni possono vendere le quote non utilizzate.
Certificazione Gestione Sicurezza
Quali sono i vantaggi aziendali derivanti dall’adozione di un sistema di gestione per la sicurezza conforme alla norma BS OHSAS 18001:2007?
L’efficace applicazione di un sistema di gestione conforme alla norma BS OHSAS 18001:2007 costituisce per un datore di lavoro, a oggi, la migliore garanzia che ha fatto quanto possibile per prevenire infortuni e malattie professionali. Secondo il D.Lgs 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro", infatti, le aziende che operano in conformità alla norma BS OHSAS 18001:2007 sono esonerate dalla responsabilità amministrativa in caso di incidente o infortunio grave.
Certificazione Gestione Responsabilita Amministrativa Impresa
Che cosa significa "responsabilità amministrativa d’impresa"?
Il D.Lgs. 231/2001 introduce il concetto della responsabilità amministrativa d´impresa: se le persone che lavorano per l´azienda commettono uno dei "reati presupposto" elencati nel decreto, l´azienda ne risponde con sanzioni estremamente gravose, da una multa che può arrivare fino a 6 milioni di euro alla revoca delle autorizzazioni in essere. è possibile mettersi al riparo da queste sanzioni attuando un "modello organizzativo" secondo le linee guida indicate dal decreto e il cui punto cardine è l´organismo di vigilanza che deve sorvegliare sull´applicazione del modello.
Quali sono i tipi di reato indicati nel decreto?
L’elenco dei "reati presupposto" è stato allargato nel corso degli anni: nel 2007 è stato introdotto "omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" e nel 2011 sono stati introdotti i reati di tipo "ambientale". Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, si ricorda che per lesione grave s’intende qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 40 giorni. Per quanto riguarda l’ambiente, i reati possono verificarsi in caso di: scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione revocata o sospesa, svolgimento di attività connesse con la gestione rifiuti in assenza delle autorizzazioni prescritte, o ancora inquinamento del suolo o superamento dei limiti di concentrazione previsti dall’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Come è possibile verificare il "modello organizzativo 231"?
Per chi attua il "modello 231" è fondamentale avere la certezza che la procedura sia eseguita correttamente. Dotandosi di una serie di regole volte a prevenire i reati e di un "organo di vigilanza" deputato a verificarne l’applicazione, è possibile evitare le sanzioni amministrative (resta invariata la responsabilità penale delle singole persone coinvolte). A questo scopo l’organizzazione può rivolgersi a un organismo di certificazione di terza parte indipendente per ottenere: audit mirati alla verifica dello stato di applicazione del sistema, cioè interventi "a spot" che forniscono una fotografia dello stato di applicazione del modello organizzativo; certificazione del modello, cioè una certificazione vera e propria, con verifica iniziale e sorveglianze periodiche, che consente un controllo sistematico sullo stato di applicazione del modello. In questo modo l’organismo di vigilanza può dimostrare di avere svolto il proprio ruolo con la diligenza necessaria.
Certificazione Gestione Direttiva 517 Fgas
Qual è l’iter e la durata della certificazione?
La durata della certificazione è di 5 anni. ICMQ effettua una visita di valutazione iniziale presso la sede dell’Impresa e il mantenimento della certificazione prevede una sorveglianza annuale per i 3 anni successivi, di carattere documentale, quindi una verifica di rinnovo in campo.
Quali sono le attività e i campi di applicazione della certificazione?
Sono oggetto di certificazione le attività di installazione, riparazione e manutenzione di:
- apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento 303);
- impianti fissi di protezione antincendio ed estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento 304).
Quali attività sono escluse?
Sono escluse dalla certificazione le attività relative a:
- fabbricazione/riparazione nel luogo di produzione delle apparecchiature fisse;
- celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero, per le quali sussiste l’obbligo per i propri dipendenti, dal 1° luglio 2017, di essere in possesso di un certificato in conformità al Regolamento di Esecuzione (UE) n° 2015/2067.
Quali sono gli obblighi per le imprese f-gas?
Le imprese f-gas:
- possono operare solo se registrate nel Registro nazionale f-gas;
- devono disporre di personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto, cioè almeno una persona certificata per ogni 200mila euro di fatturato legato all’attività f-gas;
- devono dimostrare che il personale impegnato nelle attività f-gas abbia a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle;
- devono predisporre un piano della qualità, cioè un documento che precisa le particolari modalità operative, le risorse e le sequenze delle attività relative alla qualità del servizio offerto;
- devono certificarsi utilizzando un organismo di certificazione accreditato.
Quali sono gli sviluppi normativi nel settore f-gas?
Il quadro normativo di riferimento per la certificazione f-gas è stato recentemente aggiornato a livello europeo grazie al Regolamento (UE) N. 517/2014, che ha definitivamente abrogato il Regolamento (CE) n. 842/2006. Il nuovo Regolamento non ha introdotto particolari modifiche allo schema di certificazione già in atto, ma solo limitazioni all’immissione in commercio di alcuni prodotti e apparecchiature.Successivamente il Regolamento di Esecuzione (UE) n° 2015/2067 del 17 novembre 2015, che ha abrogato il Regolamento 303/2008, ha introdotto alcune novità fra le quali un nuovo parametro di misura degli f-gas, che da kg di CO2 passa a tonnellate equivalenti di CO2. Al momento in Italia la situazione normativa relativa alla certificazione f-gas delle imprese è invariata, in quanto è ancora in vigore il Dpr 43/2012. In attesa del recepimento della nuova normativa europea e di una revisione dello schema di accreditamento nazionale, lo schema certificativo attuale resta immutato.
Sistema Gestione Bim
Le persone che lavorano nella mia azienda sono certificate come BIM specialist, BIM coordinator e BIM manager. Perché dovrei adottare un Sistema di gestione BIM?
L’efficace applicazione del metodo BIM non si basa solo sulle competenze delle singole persone, ma anche sulla capacità di pianificare e di far interagire tutti coloro (interni ed esterni) che lavorano sulla stessa commessa con il metodo BIM. Il Sistema di gestione consente di lavorare come una squadra padroneggiando strumenti di pianificazione tipici del metodo BIM come l’EIR (Employer’s information Requirements) o il BEP (BIM Execution Plan).
Materiali, prodotti e servizi
Certificazione Gestione Esco
Qual è l’iter per la certificazione di una ESCO?
L’attività di certificazione prevede una valutazione iniziale da parte di ICMQ e una successiva fase di sorveglianza annuale del certificato, che ha una durata triennale e può essere rinnovato per il successivo triennio. Le verifiche sono di tipo documentale e mediante visita sia presso la sede della ESCO, sia presso uno o più suoi clienti, in relazione al numero di contratti attivi. Quali sono i requisiti minimi che una ESCO deve possedere per essere certificata?Per essere certificata una ESCO deve dimostrare di essere in grado di svolgere tutte le attività citate dalla norma UNI EN ISO 11352, par. 4.2, dalla lettera a) alla lettera k), qui di seguito riportate:
- diagnosi energetiche, comprensive dei fattori di aggiustamento;
- verifica della rispondenza degli impianti e delle attrezzature oggetto dell’intervento di miglioramento dell’efficienza energetica alla legislazione e alla normativa di riferimento con individuazione degli eventuali interventi di adeguamento e di mantenimento della rispondenza ai requisiti cogenti;
- elaborazione di studi di fattibilità, preliminari alla progettazione, con analisi tecnico-economica e scelta delle soluzioni più vantaggiose in termini di efficienza energetica e di convenienza economica;
- progettazione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica da realizzare, con la redazione di specifiche tecniche;
- realizzazione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica;
- gestione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e conduzione degli stessi garantendone la resa ottimale ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica ed economica;
- manutenzione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica, assicurandone il mantenimento in efficienza;
- monitoraggio del sistema di domanda e consumo di energia, verifica dei consumi, delle prestazioni e dei risultati conseguiti secondo metodologie, anche statistiche, concordate con il cliente o cogenti;
- presentazione di adeguati rapporti periodici al cliente che permettano un confronto omogeneo dei consumi e del risparmio di energia per la durata contrattuale; ai fini dell’omogeneità del confronto devono essere inclusi anche eventuali aspetti indiretti quali le variazioni dei consumi di risorse naturali (per esempio l’acqua);
- supporto tecnico, per l’acquisizione e/o gestione di finanziamenti, incentivi, bandi inerenti interventi di miglioramento dell’efficienza energetica;
- attività di formazione e informazione dell’utente;
- certificazione energetica degli edifici (obbligatoria se congruente con il campo di attività della ESCO)
Quali attività facoltative erogate dalla ESCO possono essere certificate?
Possono essere certificate le attività facoltative indicate dalla lettera m) alla lettera p) nella norma UNI EN ISO 11352, par. 4.2, qui di seguito riportate:
- finanziamento dell’intervento di miglioramento dell’efficienza energetica;
- acquisto dei vettori energetici necessari per l’erogazione del servizio di efficienza energetica;
- sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, sempre finalizzato al miglioramento dell’efficienza energetica;
- ottimizzazione economica dei contratti di fornitura eventualmente anche mediante modifica dei profili di prelievo dei vettori energetici.
Quando una ESCO è nelle condizioni di richiedere la certificazione?
Fatto salvo il rispetto dei requisiti e delle capacità minime individuate dalla norma UNI EN ISO 11352, prima del rilascio della certificazione alla ESCO deve poter essere verificato almeno un Contratto a Garanzia di Risultato (finalizzato al miglioramento dell’efficienza energetica):
- presso il cliente (della ESCO) deve almeno essere disponibile un contratto concluso o in svolgimento (ad esempio per la realizzazione e/o conduzione di un intervento di miglioramento dell’efficienza energetica);
- presso la ESCO deve essere disponibile almeno un contratto attivo (finalizzato al miglioramento dell’efficienza energetica) e grazie al quale si dimostri di aver conseguito almeno un primo ciclo di miglioramento. Indipendentemente dalle forme contrattuali, deve essere stato svolto un primo ciclo di attività (indicate dalle lettere dalla a) alla k) della norma UNI EN ISO 11352, par. 4.2) che dimostri il miglioramento dell’efficienza energetica.
Cosa s’intende per ciclo di miglioramento?
È il ciclo in cui è possibile verificare il miglioramento dell’efficienza energetica definito dal Contratto a Garanzia di Risultato, purché rappresentativo della ciclicità del processo o dell’utilizzo dell’oggetto dell’intervento. La durata del ciclo di miglioramento deve comunque essere definita contrattualmente ed essere connessa alle modalità di verifica così come alle obbligazioni contrattuali di miglioramento dell’efficienza energetica.
Certificazione Marcatura Ce
Un prodotto da costruzione deve riportare la marcatura Ce dopo il 30 giugno 2013?
Dopo il 30 giugno 2013, per vendere un prodotto da costruzione nell’Unione europea il produttore ha l’obbligo di rilasciare una Dichiarazione di prestazione (Dop) e di apporre la marcatura Ce se il prodotto è coperto da una norma europea armonizzata e il periodo di coesistenza è terminato, oppure se per il prodotto è stato rilasciato un documento di Valutazione tecnica europea (ndr: Eta). Nb: se è applicabile una delle deroghe previste dall’articolo 5 del Regolamento Prodotti da costruzione, il produttore può astenersi dal redigere la Dop e dall’apporre la marcatura Ce. è una decisione che deve assumere il produttore, che anche in questi casi può comunque rilasciare una Dop e apporre la marcatura Ce.
Un produttore vende nella Ue un prodotto con la marcatura Ce prima del 1° luglio 2013. Cosa deve fare per venderlo nella Ue dopo il 1° luglio 2013?
Il produttore può continuare a vendere il prodotto dopo il 1° luglio 2013 a condizione che:
- abbia redatto una Dichiarazione di prestazione (Dop) in linea con l’Appendice III del Regolamento Prodotti da costruzione (Cpr) (ndr: questa indicazione è superata, ora la Dop deve essere conforme al Regolamento delegato Ue 574/2014) e ne fornisca copia al cliente; i produttori possono redigere una Dop sulla base di un certificato di conformità o di una dichiarazione di conformità rilasciati prima del 1° luglio 2013 in accordo con la direttiva Prodotti da costruzione 89/106/Cee (Cpd);
- abbia apposto la marcatura Ce, seguita dalle informazioni richieste dall’articolo 9(2) del Cpr;
- si astenga dall’apporre sul prodotto marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore terze parti riguardo alla forma o al significato della marcatura Ce.
Dopo il 1° luglio 2013, un distributore è obbligato a ritirare dal proprio punto vendita prodotti che ha ricevuto prima di quella data e che erano già marcati Ce in linea con la direttiva Prodotti da costruzione 89/106/Cee (Cpd) ma che non sono accompagnati da una Dichiarazione di prestazione (Dop), oppure che non riportano la marcatura Ce sebbene siano coperti da una norma europea armonizzata sotto la Cpd?
No, può continuare a vendere questi prodotti finché lo stock (ndr: il materiale che ha in casa) consegnato prima del 1° luglio 2013 sarà esaurito. Per ogni nuova consegna di prodotti da costruzione che gli saranno spediti dal produttore da quella data in poi, il distributore deve richiedere al produttore di fornire la Dichiarazione di prestazione (Dop) per quei prodotti e di apporvi la marcatura Ce.
Qual è il significato di "immissione sul mercato
Qualsiasi fornitura del (singolo) prodotto da costruzione per la prima volta nell’ambito del Mercato interno europeo per la distribuzione o l’utilizzo nel corso di un’attività commerciale, sia a titolo oneroso che gratuito.NB: Ogni prodotto o lotto di prodotti (ad esempio, ogni finestra oppure ogni bancale/carico di mattoni) è immesso sul mercato singolarmente. Il fatto che prodotti simili siano stati venduti in precedenza non cambia questo fatto. Perciò, i produttori devono redigere una Dichiarazione di prestazione (Dop) e apporre la marcatura Ce ai sensi del Regolamento Prodotti da costruzione (Cpr) per tutti i prodotti immessi sul mercato dal 1° luglio 2013 in poi, anche se prodotti simili sono stati commercializzati prima di tale data.
Se il produttore non ha cambiato alcunché nel suo prodotto, è obbligato dopo il 1° luglio 2013 a rinnovare le prove [di tipo] od i rapporti di valutazione esistenti, o richiedere nuovi certificati all’Organismo notificato per rimpiazzare quelli rilasciati prima del 1° luglio 2013?
No, dopo il 1° luglio 2013 le valutazioni non devono essere rifatte né i certificati rinnovati.Se il produttore non ha cambiato alcunché nel suo prodotto i test / i rapporti di valutazione esistenti e i certificati dovrebbero essere rinnovati solo:
- se la norma En armonizzata è cambiata includendo altri metodi di prova/valutazione relativamente alle caratteristiche essenziali per le quali il produttore intende dichiarare la prestazione, e
- se questi cambiamenti nei metodi di valutazione producessero cambiamenti significativi nella prestazione dichiarata.
Se l’organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato non è stato designato (ndr: notificato) sotto il Regolamento Prodotti da costruzione (Cpr), dopo il 1° luglio 2013 non può continuare ad effettuare i compiti di Valutazione e Verifica di costanza della prestazione e perciò il produttore dovrà scegliere un altro organismo di certificazione che sia stato designato sotto il Regolamento Prodotti da costruzione.
Un Benestare tecnico europeo può essere usato per vendere un prodotto dopo il 1° luglio 2013? Se sì, per quanto tempo?
Un produttore deve far valutare di nuovo il prodotto se lo ha modificato.L’articolo 66 del Regolamento Prodotti da costruzione (Cpr) prevede che i produttori possano usare i Benestare tecnici europei rilasciati prima del 1° luglio 2013 come Valutazioni tecniche europee [Nb: nel passaggio dalla direttiva Cpd al regolamento Cpr è cambiata la denominazione del documento, da Benestare tecnico europeo a Valutazione tecnica europea ma l’acronimo è rimasto lo stesso: Eta] per tutto il loro periodo di validità.Perciò il fabbricante può, sulla base del Benestare tecnico europeo esistente, redigere la Dichiarazione di prestazione (Dop), apporre la marcatura Ce e vendere il prodotto nella Ue.Quando il Benestare tecnico europeo è prossimo alla scadenza, il produttore può richiedere una Valutazione tecnica europea da uno degli Organismi di valutazione tecnica (ndr: Tab) competenti, designati sotto il Cpr. Una lista aggiornata degli Organismi di valutazione tecnica sarà disponibile al più tardi dal 1° luglio 2013 in poi all’indirizzo della Commissione europea nell’area Growth/Single Market and Standards/Tools and Databases/Notified bodies Nando/Body .
Quali sono le novità del Regolamento 305/2011 sui prodotti da costruzione?
Innanzitutto le sue modalità di applicazione, in quanto non ha bisogno di essere recepito, ma è vigente allo stesso modo in tutti gli Stati.Il Cpr è completamente vigente dal 1° luglio 2013.In secondo luogo i requisiti di base delle opere di costruzione passano da 6 a 7, in quanto viene introdotto quello relativo all’uso sostenibile delle risorse naturali. Questo implica la necessità di aggiornare, nel tempo, tutte le norme e i regolamenti tecnici europei con l’inserimento delle caratteristiche essenziali relative al requisito 7.In terzo luogo i sistemi di attestazione scendono da 6 a 5: non esisterà più il sistema 2 e i sistemi Avcp possibili saranno 1+, 1, 2+, 3 e 4.
La marcatura CE è responsabilità del produttore?
Sì, sempre. La marcatura CE infatti non è una certificazione di prodotto. Essa non è equivalente ad un marchio di qualità di prodotto rilasciato da un organismo di certificazione, ma è un’etichetta che attesta che le prestazioni del prodotto sono misurate e tenute sotto controllo in modo conforme alla normativa armonizzata europea applicabile e pertanto può circolare liberamente all’interno dell’Unione Europea. La responsabilità della veridicità dei dati forniti con la marcatura CE e dell’immissione del prodotto sul mercato sono sempre e solo del produttore.
Cosa deve fare un produttore per adeguarsi al Cpr?
Deve ottemperare ai requisiti dell’art.11 del Cpr. Deve redigere la Dichiarazione di prestazione (Dop) e consegnarla fisicamente, insieme al prodotto, ai propri clienti, in formato cartaceo o digitale; inoltre deve inserire nell’etichetta di marcatura Ce alcuni nuovi dati (codice identificativo della Dop e codice identificativo del prodotto-tipo).
Nel caso non vi sia necessità di emettere un nuovo certificato, l’azienda deve comunque indicare sul prodotto il numero dell’organismo notificato (1305 per ICMQ)-CPR e il numero del certificato? Ma quale? Quello vecchio del CPD o altro?
L’azienda, se non ha un certificato CPR, non deve indicare 1305-CPR. Dovrebbe indicare solo 1305 sulla DOP e 1305-CPD-xxxx (con xxxx si intende il numero di certificato) sull’etichetta, in base all’articolo 66 "disposizioni transitorie", comma 2.Per il momento sulla DOP non appare obbligatorio inserire il numero del certificato, ma di sicuro va inserito il numero dell’organismo notificato (1305 per ICMQ). Non è comunque proibito che un’azienda metta il numero del certificato completo.La Commissione europea sta rivedendo in questi mesi l’allegato III del CPR, ovvero i contenuti della DOP. Nelle bozze di revisione, al momento, compare il numero del certificato completo. L’emanazione di questi documenti avverrà probabilmente all’inizio del prossimo anno.
Per la marcatura CE, le prove da effettuarsi nel controllo di produzione (FPC - Factory Production Control) e le prove iniziali di tipo (ITT) possono essere eseguite con metodologie di prova alternative a quelle richiamate nelle norme armonizzate?
Si nel caso del FPC, a patto che si sia dimostrata una correlazione attendibile tra i risultati ottenuti con il metodo richiamato dalla norma e quello alternativo. Tale correlazione deve essere documentata dal produttore.
è necessario che il produttore sia in possesso di un nuovo certificato rilasciato ai sensi del Cpr? Deve allegarne copia quando consegna la Dop?
No, l’articolo 66 consente al produttore, che continua a "mettere a disposizione" prodotti già immessi sul mercato al 30 giugno, di redigere la Dop sulla base della Dichiarazione di conformità riguardante quel prodotto-tipo, precedentemente emessa in base alla direttiva Cpd 89/106.Ciò rende non necessaria la riemissione immediata del certificato di costanza della prestazione (Avcp 1+ e 1) o di conformità del controllo di produzione in fabbrica (Avcp 2+); altrettanto dicasi per i rapporti di prova iniziali di tipo (Avcp 3). Inoltre non è previsto che alla Dop venga allegata copia del certificato, diversamente da quanto accadeva con la Dichiarazione di conformità.
Nella marcatura CE quali sono i compiti di un organismo notificato, quale è ICMQ?
Per poter apporre la marcatura CE su un prodotto è necessario che siano svolte alcune attività: definizione del prodotto-tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della Dichiarazione di prestazione (DoP) e della relativa Etichetta CE. Queste attività, a seconda della criticità del prodotto nei confronti della sicurezza, spettano al produttore o ad un organismo notificato come ICMQ. Tutto ciò viene specificato nei Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (Avcp), riportati nell’allegato ZA della norma armonizzata di riferimento e qui di seguito schematizzati.

è possibile rendere disponibile la Dop su un sito internet consentendone lo scaricamento da parte dei clienti?
Con la pubblicazione dell’apposito atto delegato, è ufficialmente consentita la pubblicazione su un sito web della Dichiarazione di Prestazione (Dop) per lo scaricamento.Gli operatori economici devono però rispettare alcune condizioni di garanzia di invariabilità della Dop online, di accessibilità e di consultazione gratuite come appunto stabilito nel Regolamento UE 157/2014.
Cosa deve fare il produttore quando un cliente rivende i suoi prodotti a proprio nome e con proprio imballo?
L’articolo 15 del Cpr prescrive che chi rivende a proprio nome il prodotto di un altro, oppure vi apporta modifiche andando ad influire sulle prestazioni dichiarate in etichetta, assume gli obblighi del produttore. Pertanto il cliente dovrà attrezzarsi per aver titolo a marcare Ce il prodotto in proprio. Ciò che dovrà fare nel dettaglio dipende dai compiti per il produttore previsti nell’Avcp (Sistema di valutazione e verifica di costanza della prestazione - Allegato V del Cpr) applicabile al prodotto che tratta.
Vi sono possibilità di deroga all’obbligo di marcatura Ce per determinati prodotti?
Sì, vi sono tre possibilità di deroga:
- se il prodotto è fabbricato in unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie e installato nell’opera da parte del fabbricante;
- se il prodotto è fabbricato nel cantiere dove vengono realizzate le opere nelle quali sarà inserito;
- se il prodotto è fabbricato con metodi tradizionali o atti alla conservazione del patrimonio, mediante un procedimento non industriale per il restauro di opere di costruzione formalmente protette.
In tutti i casi sopra esposti, avvalendosi della possibilità di non marcare Ce si ricade nell’obbligo di sottoporre il proprio operato in fase produttiva alla sorveglianza ed alla responsabilità del direttore dei lavori del cantiere. Si segnala inoltre che, per i prodotti con valenza strutturale, in caso di ricorso alle possibilità di deroga le frequenze di prova sul prodotto non possono essere quelle consentite dalla norma armonizzata, ma sono quelle previste per il cantiere. La deroga alla marcatura Ce è comunque una possibilità, non un obbligo.
Come si raggiunge il "punto di contatto prodotti da costruzione"? Cosa vi si trova e perché accedervi?
Occorre collegarsi al sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy www.mimit.gov.it, cliccare "dipartimenti", selezionare "dipartimento impresa e internazionalizzazione" e scorrere nella parte bassa della pagina dove si trovano alcuni pulsanti allineati in strisce orizzontali. Nella striscia "utilità", cliccare "punto di contatto". Qui si trovano sia la modulistica per l’accesso al servizio, che è gratuito e deve avvenire entro 15 giorni dalla presentazione del quesito, sia il collegamento all’elenco dei punti di contatto di ogni singolo paese dell’Unione.L’accesso al punto di contatto è necessario per conoscere la normativa specifica che, in una determinata nazione, rende obbligatoria la dichiarazione di una o più prestazioni relative alle caratteristiche essenziali di un prodotto. Inoltre vi si può far ricorso per essere messi in contatto con le autorità preposte all’applicazione della normativa tecnica dello stato membro nel quale si intende immettere sul mercato un prodotto da costruzione.
Cosa sono e quali sono le procedure semplificate e chi se ne può avvalere?
Le procedure semplificate sono metodi alternativi che un fabbricante può utilizzare al fine di contenere i costi per valutare e tenere sotto controllo la costanza della prestazione di un prodotto da costruzione. Tra esse sono contemplati:
- la possibilità di dichiarare un prodotto di una certa classe per via "tabellare". Ad esempio un prodotto di metallo può essere dichiarato di classe A1 per la reazione al fuoco, grazie ad alcune decisioni della Commissione europea;
- il "test sharing", cioè la condivisione delle prove iniziali di tipo (Itt). Lo stesso prodotto fabbricato in due stabilimenti diversi può far riferimento alle stesse prove iniziali di tipo;
- il "cascading". Se acquisto un prodotto e lo immetto sul mercato a mio nome in qualità di produttore, per dichiararne le prestazioni posso far riferimento ai test di tipo iniziali del fabbricante, a condizione di essere stato da lui formalmente autorizzato;
- per microimprese (max 10 addetti e 2 milioni di euro di fatturato) che ricadono nell’Avcp 3 o 4, la possibilità di effettuare la determinazione del prodotto-tipo con metodi alternativi a quelli previsti dalla norma armonizzata, a condizione però che ne venga dimostrata l’equipollenza. Inoltre tali fabbricanti possono trattare il prodotto ricadente nel Avcp 3 conformemente alle disposizioni relative all’Avcp 4;
- nel caso di prodotto in unico esemplare o su specifica del committente con processo non in serie, la possibilità per il fabbricante (qualora decida di marcare Ce - ndr) di sostituire le attività relative alla valutazione della prestazione di cui al pertinente Avcp con una documentazione tecnica specifica e procedure dimostrate equipollenti. In caso di Avcp 1+ e 1 questa documentazione specifica dovrà superare la verifica da parte dell’organismo notificato che rilascia il certificato di costanza della prestazione.
Quali sono gli obblighi degli importatori e dei distributori?
L’importatore deve verificare di immettere sul mercato solo prodotti conformi al Cpr; deve quindi approfondire la consistenza della eventuale documentazione consegnata dal produttore, assicurandosi che abbia i requisiti necessari per aver titolo ad apporre la marcatura Ce. Il distributore può limitarsi a verificare che i prodotti rechino la marcatura Ce e siano accompagnati dai documenti necessari. Entrambi devono assicurarsi che durante le fasi di trasporto, stoccaggio e consegna al cliente i prodotti non siano soggetti a degrado delle prestazioni dichiarate. Devono inoltre collaborare con le autorità preposte alla sorveglianza del mercato in caso di necessità di porre rimedio alle non conformità o di eliminare eventuali rischi connessi con l’impiego dei prodotti.
Cos’è un prodotto-tipo?
È un prodotto inteso come "insieme di prestazioni dichiarate in etichetta di marcatura". In generale, prodotti che possono essere inseriti nella stessa Dop, senza commettere errori nella destinazione d’uso e nella dichiarazione delle prestazioni, possono essere considerati come facenti capo allo stesso prodotto-tipo.
Certificazione Marcatura Ce Acciaio
Speciale carpenterie - Che cosa è successo dal primo luglio 2014?
Il primo luglio 2014, a un anno esatto dall’entrata in vigore definitiva del Regolamento europeo 305/2011 (Cpr) sui prodotti da costruzione, secondo le prescrizioni della norma EN 1090-1 Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio è diventata obbligatoria la marcatura CE delle strutture metalliche e/o degli elementi che le costituiscono, qualora modificati rispetto al semilavorato in uscita dall’acciaieria. La marcatura da allora in poi è diventata condizione necessaria e imprescindibile al fine dell’immissione del prodotto sul mercato e per la sua accettazione in cantiere.
Speciale carpenterie - è vero che deve essere sottoposto a valutazione e sorveglianza anche il processo di progettazione?
Si, la norma EN 1090-1, unico caso nel panorama attuale, prevede che in caso di possibile influenza della progettazione sulle caratteristiche essenziali del prodotto sia sottoposto a valutazione e sorveglianza anche il processo di progettazione, effettuata in proprio o in outsourcing.
Speciale carpenterie - A quale norma devono fare riferimento le carpenterie che lavorano l’alluminio?
La norma EN 1090-1 prevede che in caso di lavorazione dell’alluminio ci si riferisca alla EN 1090-3, mentre in caso di lavorazione dell’acciaio bisogna fare uso di tutte le parti pertinenti della EN 1090-2.
Speciale carpenterie - Sono previste deroghe all’obbligo di marcatura?
Il Regolamento Cpr, all’art. 5, consente alcune possibilità di deroga all’apposizione della marcatura CE, limitate al verificarsi contemporaneamente di determinate condizioni. In caso di deroga occorre applicare comunque la vigente normativa nazionale del luogo di destinazione dei prodotti che, nel caso dell’Italia, prevede il deposito dell’attività di centro di trasformazione presso il Servizio tecnico centrale con il collegato certificato ISO 9001/Fpc nonché, qualora vi sia presenza di saldature, la certificazione UNI EN ISO 3834.
Speciale carpenterie - Quali sono gli obblighi per il direttore lavori?
In base all’articolo 11.1 del DM 14/01/2008, è compito e responsabilità del direttore dei lavori accettare in cantiere prodotti di carpenteria metallica a uso strutturale unicamente a seguito di verifica della presenza della marcatura CE e della corrispondente Dichiarazione di prestazione (Dop). Suo compito specifico è inoltre quello di valutare se le prestazioni dichiarate siano compatibili con quelle previste dai capitolati, dal progetto e dalle leggi vigenti, al fine di consentirne l’immissione nelle opere.
Certificazione Controllo Produzione Fabbrica Fpc
Speciale direttori lavori - Scadenza certificati Fpc o CE
Solo i certificati di sistema di gestione (9001-14001-18001) hanno scadenza; i certificati Fpc (Controllo di produzione in fabbrica) e CE non hanno scadenza. I certificati Fpc riportano la data di emissione corrente e richiedono la riemissione solo per aggiornamento normativo o modifica dell’anagrafica aziendale. I certificati CE riportano la data di prima emissione, la data di emissione corrente e di revisione; richiedono la riemissione solo in caso di inserimento di un nuovo prodotto se il certificato si trova ancora in edizione Cpd (direttiva Prodotti da costruzione), per l’inserimento di nuova norma sul certificato oppure per eventuali modifiche nell’anagrafica aziendale.
Certificazione Acutica Pannelli Prefabbricati
Quali sono le tipologie di pannelli prefabbricati per le quali è possibile applicare il metodo di misura sperimentale in situ (metodo NIlsson)?
Il metodo nasce per valutare il comportamento di pannelli sandwich o honeycomb, vale a dire costituiti da due strati esterni di materiale rigido contenenti uno strato interno di materiale tenero. Studi condotti in questi anni per l’applicazione del metodo nel settore della prefabbricazione consentono oggi di poter determinare la prestazione di fonoisolamento per pannelli prefabbricati in calcestruzzo del tipo "alleggerit"e a " taglio termico", oltre che per pannelli pieni, con risultati la cui precisione è comparabile a quella ottenibile dalle tradizionali prove di laboratorio.
I risultati delle misure eseguite in situ con il metodo NIlsson su una tipologia di pannello possono essere estese anche ad altri pannelli della stessa tipologia?
Applicando il metodo sperimentale a un numero limitato di campioni rappresentativi di una determinata " famiglia di pannello" è possibile individuare un intervallo di prestazione del potere fonoisolante valevole per tutti i pannelli di quella stessa famiglia, la cui massa areica è contenuta in un intervallo di valori definito. La famiglia dei pannelli è individuata in relazione alla medesima stratigrafia compositiva, alle medesime caratteristiche dei materiali componenti, al medesimo layout dimensionale-compositivo e alla tipologia degli elementi di connessione
Certificazione Caratterisitche Energetiche
La certificazione delle caratteristiche energetiche dei pannelli prefabbricati è obbligatoria?
Per i prodotti richiamati nell’allegato A del decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 2 aprile 1998, il decreto stabilisce la certificazione obbligatoria delle caratteristiche energetiche riportate nell’allegato stesso qualora il produttore pubblicizzi o venda il prodotto facendo riferimento alle sue proprietà di isolamento termico. Ad esempio, nel caso dei pannelli prefabbricati di calcestruzzo deve essere determinata e dichiarata dal produttore la trasmittanza termica.
Come si può calcolare la trasmittanza termica dei pannelli prefabbricati?
La norma per il calcolo della trasmittanza termica dei pannelli prefabbricati è attualmente la UNI EN ISO 6946 - Componenti ed elementi per edilizia - Resistenza termica e trasmittanza termica - Metodo di calcolo, la quale descrive un metodo semplificato per il calcolo della caratteristica di isolamento termico. Possono, e a volte devono, essere utilizzati anche metodi numerici, come quelli descritti nella norma UNI EN ISO 10211 Ponti termici in edilizia - Flussi termici e temperature superficiali - Calcoli dettagliati.
Certificazione Certificazione Volontaria Prodotto
Che cosa si intende per certificazione volontaria di prodotto e in che cosa consiste?
Si tratta di schemi specifici di certificazione - predisposti da ICMQ e validati e accreditati da Accredia - finalizzati a dimostrare la qualità di un prodotto. Un utilissimo strumento di marketing in quanto garantisce le caratteristiche dichiarate dal produttore e rassicura il mercato.
Il processo di certificazione prevede lo svolgimento delle prove iniziali di tipo sul prodotto, la valutazione iniziale, la successiva sorveglianza del processo produttivo e infine, mediante l’effettuazione di prove su campioni prelevati in fabbrica o sul mercato, la garanzia delle effettive prestazioni del prodotto rispetto alla norme di riferimento. L’evidenza è data dalla presenza, sul prodotto, del marchio di conformità rilasciato da ICMQ.
Per quali prodotti è possibile fare la certificazione volontaria?
Ad oggi i principali settori di attività di ICMQ nella certificazione volontaria di prodotto sono:
- blocchi di calcestruzzo per murature
- dispositivi di coronamento e chiusura (EN 124:2015)
- masselli e lastre in calcestruzzo per pavimentazione
- pannelli di tamponamento
- prodotti fibrorinforzati
- tubi in calcestruzzo per fognature
- processi di saldatura (WPQR)
- pellicole serigrafate per segnaletica stradale
Certificazione Dichiarazione Ambientale Prodotto EPD
Cos’è l’EPD?
L’EPD (Environmental Product Declaration o DAP) è un documento che descrive gli impatti ambientali legati alla produzione di una specifica quantità di prodotto e che fornisce a consumatori e utilizzatori industriali e commerciali informazioni oggettive e confrontabili sulla prestazione ambientale di prodotti e servizi, aumentandone la visibilità e l’accettabilità sociale. L’EPD consente di conoscere e valutare gli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto secondo la metodologia LCA (Life Cycle Assessment), di ottimizzare e ridurre l’impiego di risorse e gli impatti ambientali nelle diverse fasi del ciclo di vita del prodotto e di comunicare al mercato in modo trasparente dati misurabili, verificati e convalidati da un organismo indipendente sulla base di uno standard internazionalmente riconosciuto.
Carbon Footprint
Quali sono i vantaggi della Carbon Footprint?
La carbon footprint consente di sintetizzare e rendere semplice e chiaro il dato ottenuto. Con il valore di un unico indicatore è possibile definire il contributo di un prodotto all’effetto serra. L’oggettività dell’indicatore rafforza la capacità comunicativa, la divulgazione e la comprensione dei risultati da parte di aziende e organizzazioni. A ciò si aggiunge la capacità della carbon footprint di promuovere la progettazione di prodotti alternativi o il miglioramento di quelli esistenti, l’osservazione dei metodi di produzione e di fabbricazione, un’adeguata scelta delle materie prime e dei fornitori. Tutto sulla base di una valutazione del ciclo di vita, life cycle assessment (LCA), che può essere utilizzato come strumento di miglioramento, di salvaguardia delle risorse e di minimizzazione degli impatti ambientali.
Convalida Asserzione Ambientale
Cos’è la convalida del contenuto di riciclato di un prodotto?
La convalida dell’Asserzione ambientale autodichiarata relativa alle caratteristiche di un prodotto, quale ad esempio il contenuto di materiale riciclato, è predisposta secondo la norma UNI EN ISO 14021. è previsto l’intervento di un verificatore che raccoglie dati e verifica i calcoli e le procedure al fine di emettere un certificato che richiama e conferma l’asserzione del produttore. La presenza di una convalida eseguita da un organismo esterno e indipendente fornisce maggiore autorevolezza e credibilità all’autodichiarazione del fabbricante e consente di valorizzare uno specifico requisito di sostenibilità del prodotto.
Make It Sustainable
Cosa devo fare di nuovo per ottenere l’uso del marchio Make It Sustainable?
Se il mio prodotto o servizio è stato realizzato tenendo in considerazione i requisiti core devo solo fornirne evidenza. Valorizzare ciò che è stato fatto. Questa la parola d’ordine. Può sembrare banale ma in realtà quando si parla di una nuova certificazione quasi sempre si richiede all’imprenditore uno sforzo per allinearsi ai nuovi requisiti. Al contrario con Make It Sustainable si è voluto dare all’imprenditore uno strumento innovativo di marketing per supportarlo nel promuovere il know-how di prodotti e servizi realizzati coerentemente ai principi di sostenibilità. Proprio la specificità e l’approccio non generalista sono alcuni degli elementi cardini su cui si basa il marchio Make It Sustainable.
Carbon Footprint
Quando si parla di Make It Sustainable spesso si parla di Community. Perché?
La forza e l’innovazione di Make It Sustainable sono la diffusione e la condivisione dei principi di sostenibilità mediante persone, i Maker, che a diverso titolo attuano e promuovono il risparmio delle risorse, la tutela dell’ambiente e della collettività. Dal produttore al consumatore passando per soggetti tecnici e di rappresentanza quali Ambassador, Technical Partner, Expert, Auditor, organismi di certificazione e Academy. Questo permette ai Maker di beneficiare della comunicazione diretta e indiretta di tutti i membri della Community e di contribuire allo sviluppo e al successo della Community.
Make It Sustainable
Chi può rilasciare alle aziende il marchio Make It Sustainable?
Il marchio Make It Sustainable è di proprietà di ICMQ Istituto, associazione senza fini di lucro. Coerentemente alla strategia di condivisione delle risorse il marchio Make It Sustainable è fornito in licenza a organismi di certificazione opportunamente qualificati. Non è quindi esclusiva di un singolo operatore.
Il marchio ha credibilità internazionale?
Si. L’Università di Trento, riconosciuta a livello internazionale in ambito sostenibilità, ha validato il modello di certificazione. Make It Sustainable utilizza riferimenti internazionali al fine di facilitarne la diffusione e riconoscimento all’estero e si prefigge, attraverso un approccio non generalista, di migliorare la reputazione societaria e la credibilità sul mercato. In particolare la valutazione è finalizzata ad appurare se ai processi relativi a uno specifico prodotto, servizio o cantiere sono applicati i principi e gli ambiti richiamati rispettivamente dalla Iso 26000 e dal Gri (Global Reporting Initiative). A questa analisi contribuiscono anche le metodiche di realizzazione (Iso 9004), gli approcci energetici, le asserzioni del produttore (Iso 14021), le eventuali valutazioni sul ciclo di vita (Iso 14040) e gli aspetti ambientali relativi a tale attività (Iso 14004).
Remade In Italy
Quali prodotti possono essere certificati Remade in Italy?
Possono rientrare nella certificazione i prodotti aventi le seguenti caratteristiche:
- prodotti finiti su cui è apposta la dicitura "Made in Italy", che deve essere apposta in modo indelebile e inamovibile sul prodotto e/o sul suo imballaggio primario.
- materiali e semilavorati in cui il processo produttivo prevalente - o almeno l’ultima fase della lavorazione che ne abbia modificato le caratteristiche fisiche, dimensionali, prestazionali o di contenuto - sia avvenuta in Italia. Non rientrano quindi in questa categoria materiali e semilavorati imballati in Italia o riempiti in Italia ma la cui ultima fase di lavorazione significativa sia avvenuta all’estero.
Quali requisiti deve avere un prodotto per essere certificato Remade in Italy?
Il prodotto oggetto della certificazione Remade in Italy è quello per cui i componenti sono costituiti in tutto, o in parte, di materiale di riciclo. Il prodotto certificato può essere un materiale, un semilavorato o prodotto finito. La certificazione è applicabile a qualsiasi settore, a qualsiasi materia e anche a prodotti composti da diversi materiali. Non costituisce parte del prodotto l’imballaggio adibito a contenere e a proteggere determinate merci, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. L’imballaggio però può essere esso stesso un prodotto.
È possibile certificare Remade in Italy un insieme di prodotti?
In caso di più prodotti è possibile raggrupparli come unico esemplare purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- appartengono alla stessa categoria merceologica;
- il loro peso complessivo è uguale, escluso il caso in cui la differenza di peso è data unicamente da diverse misure in scala (ad esempio spessori, calibri, formati) in presenza di identico processo produttivo e medesima funzione del bene;
- sono formati dagli stessi componenti nella stessa componente in peso.
Ispezioni e audit
Verifica Validazione Progetti
PERCHÉ viene fatta la verifica ai fini della validazione?
La verifica è una garanzia per i soggetti privati che intendono ridurre i rischi di variante e i ritardi, mentre è un adempimento obbligatorio per le opere pubbliche. Per le stazioni appaltanti pubbliche la verifica della progettazione, ora trattata dall’all'articolo 26 Verifica preventiva della progettazione del Dlgs n. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti), deve essere effettuata prima dell’inizio delle procedure di affidamento. Il comma 1 dell’articolo citato dispone che "La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, deve verificare la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente".
QUANDO si può richiedere la verifica di un progetto?
A seconda di quanto richiesto dalla committenza, il servizio di verifica può essere eseguito al termine di una determinata fase progettuale oppure condotto in progress, ossia in parallelo con lo sviluppo della progettazione. ICMQ può svolgere anche servizi aggiuntivi di supporto che rendono più agevole l’attività del Responsabile unico del procedimento, ad esempio per la predisposizione della documentazione necessaria all’ottenimento di autorizzazioni e del bando di gara per i lavori, così come per la valutazione tecnico-economica delle offerte in fase di appalto.
CHI svolge le attività di verifica?
Secondo quanto previsto dalla norma Uni 17020 (organismo di ispezione di Tipo A), le attività di verifica ai fini della validazione vengono eseguite da un gruppo di lavoro composto da esperti tecnici, con competenze multidisciplinari, specializzate sulla base degli aspetti progettuali oggetto di verifica. L’elevato livello delle professionalità impiegate, unitamente al modello organizzativo, alle metodologie e procedure previsti per l’espletamento del servizio di verifica, garantiscono un processo di controllo efficiente ed efficace, puntuale e coerente.
COME viene dato riscontro dell’esito delle verifiche?
Nel corso dell’attività di verifica vengono prodotti documenti che registrano in modo puntuale e completo ogni informazione rilevante per la qualità del progetto e per minimizzare i rischi di varianti dovute a errori o lacune di progettazione. In particolare, a seconda della fase di svolgimento delle attività di verifica, vengono realizzati verbali di riunione, piano delle attività, piano dei controlli, rapporti di ispezione iniziale, intermedi e conclusivo.
DOVE si svolge l’attività di verifica?
L’attività di verifica viene eseguita presso gli uffici di ICMQ e gli studi tecnici degli esperti che fanno parte del gruppo di lavoro. La sede ICMQ può anche ospitare riunioni fra gruppo di progettazione, gruppo di verifica e Responsabile del procedimento. Se necessario e su richiesta della committenza, il gruppo di lavoro è disponibile per incontri in contraddittorio con il Responsabile unico del procedimento, i progettisti e altre eventuali figure interessate.
Edifici e infrastrutture
Envision
Come funziona Envision?
Il protocollo Envision è articolato in 60 criteri di sostenibilità (crediti), suddivisi in 5 categorie: quality of life, leadership, resourse allocation, natural world, climate and risk.
L’applicazione della metrica dello standard Envision durante lo sviluppo progettuale di un’opera permette la valutazione degli impatti e dei benefici potenzialmente generati, al fine di concepire un’infrastruttura che sia funzionale, accettata dalla collettività, resiliente e sostenibile.
È prevista una certificazione?
Pur non essendo obbligatoria, la certificazione è il termine ultimo di un percorso virtuoso che valorizza le scelte progettuali nel campo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. ICMQ certifica il progetto, fornendo al committente un riconoscimento di terza parte indipendente.
Quali sono le figure professionali di Envision?
All’interno del processo di certificazione Envision prevede una figura professionale chiave, l’ENV SP (Envision Sustainability Professional), in quanto avendo acquisito le competenze professionali, tecniche e operative sul protocollo è in grado di applicarlo e di configurarsi come interfaccia tra il team di progetto, il committente e il verificatore di terza parte che rilascia la certificazione finale. Mediante l’utilizzo di uno strumento di valutazione indipendente, l’Envision SP è in grado di supportare imprese, progettisti, amministrazioni pubbliche nella progettazione delle infrastrutture. ICMQ e MWH organizzano i corsi di preparazione all’esame per Envision SP.
Per maggiori informazioni si veda www.envisionitalia.it.
Quali sono i vantaggi di una progettazione secondo Envision?
L’applicazione del protocollo Envision consente di:
- valutare gli impatti e i benefici potenzialmente generati, al fine di concepire un’infrastruttura che sia funzionale, accettata dalla collettività, resiliente e sostenibile;
- facilitare il dialogo con gli stakeholder al fine di velocizzare il processo realizzativo e ridurre il rischio di contestazioni territoriali;
- stimolare la discussione costruttiva all’interno del team di progetto;
- promuovere la durabilità della struttura e di conseguenza una riduzione dei costi.
Leed
Che cos’è LEED?
Si tratta di un sistema di rating sostenibile dell’edificio.
Attraverso un approccio flessibile che prevede formulazioni differenziate per nuove costruzioni, edifici esistenti, aree urbane, LEED si struttura in specifiche sezioni organizzate in prerequisiti e in crediti il cui soddisfacimento permette di acquisire un determinato punteggio.
Dalla somma dei punteggi dei crediti deriva il livello di certificazione: base, silver, gold, platinum.
Quali sono i servizi ICMQ per LEED?
- "Preliminary assessment", o verifica preliminare, finalizzata a verificare la fattibilità e il punteggio LEED conseguibile da uno specifico intervento. Un servizio rapido ed efficace per il committente che si appresta a investire in un immobile nuovo o da riqualificare;
- "LEED Full Service", un servizio tecnico e di assistenza procedurale in fase di progettazione, costruzione e gestione svolto da esperti LEED AP (Accredited Professional) di provata esperienza, utile al committente e al contractor per perseguire con successo la certificazione di un edificio.
- "Assistenza tecnica bandi di gara", una serie di servizi tecnico-procedurali rivolti alla preparazione della documentazione necessaria per partecipare a gare che richiedono requisiti/attività LEED, alla redazione di specifiche LEED per i bandi di gara, all’assistenza in Commissione tecnica nella valutazione dei progetti presentati in sede di gara.
Perché scegliere ICMQ?
Il Team LEED ICMQ è in grado di "pilotare" il progetto nel suo complesso, e ciascun specialista del team di progettazione, verso gli obiettivi più virtuosi e maggiormente efficaci per la valorizzazione del progetto stesso massimizzando i crediti/punteggi acquisibili.
L’impegno e la determinazione nell’ottenere il rating atteso trova la sua concretizzazione in un lavoro di squadra, coordinato da ICMQ, tra il committente, i progettisti di tutte le specialità, l’ufficio acquisti e i vari fornitori, affrontato da tutti i componenti con serietà metodica e sistematica.
Breeam
Che cos’è BREEAM?
Sviluppato in Inghilterra nel 1990 dal Building Research Establishment (BRE), il sistema BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) rappresenta uno standard di riferimento a livello europeo per le migliori pratiche nella progettazione, costruzione e gestione di edifici sostenibili.
Quali sono i servizi ICMQ per BREEAM?
Il Team BREEAM di ICMQ dispone di tutte le competenze tecniche necessarie per portare a termine con successo l’iter di certificazione, attraverso le seguenti attività:
- supporto nella gestione complessiva degli obiettivi di prestazione ambientale;
- attuazione di pratiche e procedure e redazione dei documenti necessari a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti per i vari crediti perseguiti, comprese le schede di sottomissione da fornire a BRE;
- attività di controllo e verifica e supporto all’Ufficio acquisti per la gestione di dati necessari alle richieste di offerta di fornitura e per la raccolta delle informazioni sui materiali e prodotti.
Gbc
Che cos’è GBC Home?
GBC Home, realizzato da GBC Italia, è un nuovo strumento di certificazione rivolto all’edilizia residenziale. Si ispira allo standard LEED for Homes americano ed è stato sviluppato considerando le caratteristiche abitative e i modelli costruttivi italiani.
Quali sono i servizi ICMQ per i protocolli GBC Italia?
Il processo di certificazione è gestito direttamente da GBC Italia, che si avvale di organismi di verifica accreditati (OVA) per quanto concerne le attività di verifica documentale ed esecutiva delle opere. ICMQ è stato uno dei primi organismi coinvolti nelle verifiche previste.
Itaca
Che cos’è il protocollo ITACA?
È un protocollo, sviluppato da ITACA - Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, associazione federale delle Regioni e delle Province autonome, per la valutazione ambientale degli edifici. I criteri di valutazione sono organizzati in aree tematiche: Qualità del sito, Consumo delle risorse, Carichi ambientali, Qualità ambientale indoor, Qualità del servizio.
Quali sono i servizi ICMQ per i protocolli ITACA?
ICMQ è accreditato per svolgere le attività di ispezione in conformità al protocollo ITACA Nazionale sia del progetto che della costruzione. Svolge inoltre verifiche di conformità ai protocolli ITACA locali.
Certificazione Energetica Edifici
Quali servizi offre ICMQ per la certificazione energetica degli edifici?
ICMQ propone il servizio di certificazione energetica secondo il processo di qualità definito dalla procedura Sistema Edificio® che consente al committente di verificare in fase di progetto l’obiettivo di classe energetica prefissato; il raggiungimento dell’obiettivo viene successivamente sorvegliato durante l’intera esecuzione dei lavori, mediante i controlli svolti nelle visite ispettive in cantiere, puntualmente documentati. ICMQ offre anche la sola certificazione energetica cogente degli edifici secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale o locale.
Diagnosi Energetica
A cosa serve una diagnosi energetica?
Attraverso la diagnosi energetica vengono rilevati e analizzati i reali consumi dell’edificio, al fine di stabilirne il bilancio energetico per tutti gli usi finali di energia e per tutti i vettori energetici. Con questa analisi è possibile individuare le lacune e conseguentemente, mediante analisi costi-benefici e/o multicriteriali, definire le strategie e gli interventi per ottimizzare il rapporto tra prestazioni e costi di gestione, con riduzione anche degli impatti ambientali.
Quali sono i soggetti cui può interessare una diagnosi energetica?
La diagnosi energetica può riguardare ogni tipologia di edificio indipendentemente dalla dimensione o dalla destinazione d’uso, ma certamente è di particolare interesse per quelli caratterizzati da un maggiore dispendio energetico, come ad esempio i grandi edifici del terziario commerciale, ricreativi (centri sportivi, palestre, ecc.) o ricettivi, edifici per l’istruzione, servizi pubblici, spazi espositivi e anche edifici industriali.
Verifica Prestazioni Acustiche
Quali servizi offre ICMQ per la verifica delle prestazioni acustiche?
ICMQ verifica il rispetto dei requisiti acustici passivi di un edificio, stabiliti dalla legislazione vigente. I servizi ICMQ si differenziano tra verifiche progettuali, verifiche ispettive in sito e verifiche sperimentali al termine dell’opera.
Arca
Che cos’è ARCA?
ARCA, ARchitettura Comfort Ambiente, è uno schema di certificazione di edifici in legno ideato da Trentino Sviluppo. Parte integrante delle verifiche per il rilascio della certificazione ARCA sono le prove sperimentali in opera, eseguite da qualificati organismi di prova per verificare la rispondenza dell’edificio alle prestazioni acustiche e di permeabilità all’aria. ICMQ è uno dei tre organismi terzi specificamente accreditati che effettuano la certificazione. In base al punteggio ottenuto l’edificio viene classificato in quattro livelli di certificazione: Green, Silver, Gold e Platinum.
Quali sono i requisiti degli edifici in legno considerati da Arca?
La qualità di un edificio ARCA viene misurata su quattro categorie - Prestazioni tecniche, Gestione dell’edificio , Edilizia sostenibile , Innovazione e filiera - suddivise complessivamente in tredici diverse specifiche tecniche, ciascuna definita da una serie di requisiti da soddisfare, a loro volta distinti tra pre-requisiti obbligatori e crediti volontari.
Figure professionali
Esperti Bim
Ai fini del superamento dell’esame è obbligatorio frequentare un corso di formazione?
Il corso di preparazione non è obbligatorio ma consigliato considerata la materia altamente specialistica e in continua evoluzione.
Ci sono dei percorsi formativi ad hoc finalizzati al superamento dell’esame?
Si, inoltrando una richiesta a http://www.icmq.it/modulo-richiesta-certificazione-personale.php, o a un centro esame qualificato da ICMQ, è possibile conoscere i tempi e le modalità di fruizione di un percorso formativo personalizzato.
La certificazione BIM è prescritta da normative nazionali o internazionali?
No, la certificazione è uno strumento di qualificazione volontaria del profilo professionale prescelto e come tale indice di un chiaro interesse a distinguersi sul mercato. Può però essere richiesta da specifici bandi di appalto, come disposto dal DM 560/2017 e s.m.i. (DL Semplificazioni 2021).
Se la certificazione non è obbligatoria, perché dovrei certificarmi?
La certificazione nasce come strumento di qualifica e differenziazione sul mercato, per tale ragione la motivazione risiede nella volontà di valorizzare il proprio profilo nel settore di interesse.
Per ottenere la certificazione è necessario conoscere Revit?
No, l’applicazione del software è richiesta per svolgere gli esami di BIM Specialist e Coordinator e viene scelta dal candidato in base alle proprie conoscenze (in accordo con il centro di esame). Sono quindi consentiti anche software diversi da Revit, come ad esempio Tekla, Allplan, Archicad, Acca Software, etc...
Qual è la durata di validità del certificato?
La certificazione ha validità di cinque anni, ed è soggetta ad una verifica annuale delle seguenti condizioni:
- di aver operato/gestito attività in BIM per almeno un mese, anche non consecutivi;
- di aver gestito correttamente eventuali reclami ricevuti da parte di clienti sul corretto svolgimento dell’incarico;
- di aver effettuato un aggiornamento professionale coerente con il livello e la specializzazione certificata
La certificazione secondo il profilo BIM Manager è migliore rispetto a quella del BIM Specialist?
No, i due profili sono diversi in quanto riguardano ruoli e hanno competenze differenti. Il mercato richiede entrambi i profili a seconda del tipo di specializzazione necessaria.
La certificazione è predisposta sulla basa di una normativa?
Si, la certificazione si riferisce alle normative di settore attualmente in vigore:
- UNI 11337-7:2018 "Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure professionali coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa"
- UNI/PdR 78:2020 Requisiti per la valutazione di conformità alla UNI 11337-7:2018 "Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure professionali coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa"
- UNI EN ISO 19650-1:2019 "Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all’edilizia e alle opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa mediante il Building Information Modelling - Parte 1: Concetti e principi"
Sono previsti dei requisiti di ammissione all’esame o può essere sostenuto da chiunque?
Per sostenere l’esame è necessario documentare un’esperienza lavorativa nel settore BIM, come indicato dalla seguente tabella.REQUISITI MINIMI BIM SPECIALIST BIM COORDINATOR BIM MANAGER CDE MANAGER Grado di istruzione Diploma di scuola media di secondo grado Esperienza di lavoro generica in area tecnica Almeno 6 mesi¹ Almeno 3 anni Almeno 5 anni Almeno 3 anni Esperienza di lavoro specifica con il metodo BIM adeguato al profilo professionale richiesto almeno 3 mesi specifici nella singola disciplina² almeno 1 anno almeno 1 anno almeno 1 anno Note ¹ L’attività di esperienza può essere intesa anche come attività di tirocinio o stage
² Solo per il BIM Specialist, l’esperienza specifica può essere sostituita da un Master pertinente di almeno 200 ore di formazione e da almeno 3 mesi di stage presso aziende, supportato da una dichiarazione dell’azienda stessa che confermi il periodo indicato e descriva il ruolo e l’attività svolta dal candidato.
Cosa vuol dire che la certificazione "accreditata"?
L’accreditamento della certificazione da parte di Accredia (ente unico italiano di accreditamento) garantisce al mercato che la propria certificazione risponde a quanto definito dalla norma di riferimento e che l’Organismo di Certificazione (ICMQ) possiede adeguata competenza, indipendenza e imparzialità a garanzia della qualità del servizio fornito.
È spesso richiamata dai bandi di gara come certificazione accreditata UNI CEI EN ISO/IEC 17024.
Il certificato rilasciato da ICMQ è accreditato e riporta il logo di Accredia sul certificato stesso.